La domanda più frequente che solletica l’interesse degli assistiti in procinto di separarsi è legata agli obblighi di contribuzione economica verso i figli.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all’art. 147 codice civile, impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, al vestiario, alla scuola, alle attività sportive, ludiche e ricreative, all’aggregazione sociale, all’assistenza morale e materiale e, in molti casi, anche alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il principio che entrambi i genitori debbano contribuire a mantenere i figli, ciascuno in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, sopravvive dunque anche dopo le disgregazione del nucleo familiare e senza distinzione tra figli legittimi (nati nel matrimonio) e figli naturali (nati da relazioni non formalizzate nel vincolo matrimoniale).
Il portato della legge n. 54/2006, meglio nota come legge sul c.d. affidamento condiviso, novellando l’art. 155 del codice civile ha stabilito che: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità (….)“.
La norma, che ad una prima lettura pareva affermare come regola il criterio della contribuzione diretta dei genitori alle obbligazioni di mantenimento verso i figli, è stata invero interpretata dalla maggior parte dei Tribunali Italiani, ma mi riferisco soprattutto al Tribunale di Torino che è le realtà dove opero e che meglio conosco, con estrema prudenza e anche con un occhio di sana diffidenza.
In buona sostanza i Giudici hanno continuato a preferire e ad adottare provvedimenti che contemplano l’imposizione di un assegno mensile perequativo a carico del genitore non convivente con il figlio, al fine di assicurare l’effettiva compartecipazione di entrambi i genitori alle obbligazioni di mantenimento, di cura e di educazione verso la prole.
Il tema del contributo di mantenimento è quello da cui si originano, nella maggior parte dei casi, i più grandi conflitti giudiziali, atteso il fatto che il genitore che già si vede costretto ad allontanarsi dall’abitazione familiare, coincide solitamente con il genitore tenuto al versamento di un assegno in favore dell’altro genitore per le esigenze dei figli.
I criteri ai quali i Giudici debbono ispirarsi nel determinare il quantum del mantenimento per i figli e al fine di realizzare il principio di proporzionalità, sono stati indicati dal legislatore del 2006 all’art. 155 codice civile e sono esattamente:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In altri termini, nel determinare la misura del contributo per il mantenimento della prole il Giudice – ma gli stessi criteri devono orientare le parti nella loro autonomia negoziale privata – deve stabilire una cifra fissa mensile che sia, da una parte proporzionata ai redditi da lavoro e alle utilità patrimoniali di ciascun genitore e, dall’altra, adeguata a compensare le esigenze e i bisogni della prole tenendo in considerazione, per quanto possibile, quello che è stato il tenore di vita e le abitudini pregresse dei figli durante la convivenza con i genitori.
E’ facile però intuire come, in moltissimi casi, il genitore tenuto a versare il mantenimento non riponga alcuna fiducia su come l’altro genitore amministrerà il contributo per il mantenimento dei figlio e del resto, le istanze vendicative che animano il contesto emozionale della vicenda separativa, impediscono di raggiungere accordi economici fondati sul civismo e sul buon senso.
Non è inusuale allora che il genitore tenuto al versamento del mantenimento tenti di sottrarsi all’obbligo o comunque di ridurre la sua partecipazione muovendo istanze di affidamento o di modifica dei tempi di competenza con il figlio non fondate, in verità, sulla autentica volontà di essere più presente con la prole, quanto semmai strumentali ad eludere gli obblighi economici che la legge impone.
Sono personalmente convinta che il ruolo dell’avvocato della famiglia, che si regge non solo su una competenza specialistica ma anche su una deontologia peculiare in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti, sia anche quello di sensibilizzare gli assistiti ai valori e alle responsabilità che l’universo famiglia fa discendere in capo ai suoi membri, scoraggiando e omettendo di farsi alleato di istanze strumentali, che intossicano gli animi dei contendenti e alimentano conflitti insani e nocivi soprattutto ai figli.
Avv. Paola Carrera
Avvocato in Torino, componente del Direttivo A.I.A.F. Piemonte e Valle d’Aosta – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori
Davide
Buongiorno mi chiamo Davide, sono separato legalmente dal 2 Luglio 2009.
Abbiamo due bambini, Noemi nata il 26 Dicembre 2005 e Alessio nato il
10-06-2008.
Sono affidati a me, un giorno in settimana e tre giorni nel week end e
la settimana successiva, due giorni in settimana,
per un totale del 45% del tempo, 12 giorni/notte con me e 16
giorni/notte con la madre.
Pago anche un mantenimento di un totale di 200 € più scuole
nido/materna e altri extra.
Vorrei, se possibile, avere i bimbi al 50% del tempo, quindi altri 2
giorni e due notti e nello stesso tempo, non pagare
il fisso dei 200€, ma pagare al 50% tutto il resto che già sto
facendo, quindi asilo nido, scuola materna, medicine, visite e sport.
La madre ovviamente non vuole, perchè gli fà comodo 200€ al mese tutti
i mesi, oltre i 225€ di assegni familiari, comunque vorrei andare
davanti ad un giudice per richiedere questo.
Cosa mi consigliate?
Informo inoltre che io vivo da solo, lei invece convive con mio cugino, suo attuale compagno.
Grazie mille!
fazzari eleonora
l”affido congiunto dovrebbe essere tale anche di fatto e non solo di nome.
Bisognerebbe effettivamente che i tempi di cura fra i due genitori fossero equivalenti.
Bisognerebbe anche rivalutare un po i padri che mi sembrano sia sempre più cornuti e mazziati…..