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Maltrattamenti e violenza assistita in famiglia

violenza-assistitaCon una recentissima pronuncia (sentenza n. 2318 del 22 novembre 20101) la Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza n. 2003/2009 della Corte d’Appello di Torino, ha affermato un principio molto importante in tema di maltrattamenti in famiglia e violenza assistita.

Nella fattispecie, la Corte Torinese, confermando la sentenza di primo grado, aveva affermato la responsabilità di un convivente in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente e dei figli minori, nonché di lesioni volontarie aggravate in danno alla convivente. La Corte di merito aveva ritenuto provate entrambe le fattispecie delittuose, pur dando atto che le violenze fisiche erano state tutte rivolte nei confronti della sola convivente e non dei bambini.

Nel proporre gravame la difesa aveva sostenuto e dedotto che il reato poteva ritenersi integrato solo in presenza di condotte maltrattanti dirette contro i minori, mentre non potrebbe configurarsi esclusivamente sulla base della valorizzazione degli effetti dannosi che derivino a terzi (i figli) dalla condotta delittuosa diretta contro un altro soggetto (la madre).

In buona sostanza, il ricorrente deduceva che tutte le condotte a lui addebitabili si configuravano come raptus in danno della sola convivente e che l’unica sua responsabilità verso i figli era stata, semmai, di tipo meramente omissivo, per non aver impedito che essi assistessero alle violenze contro la madre.

Inoltre, lamentava ancora il ricorrente che gli effetti pregiudizievoli sui figli erano stati valorizzati sulla base di affermazioni meramente apodittiche (come la patologia di bulimia della figlia), in assenza di prove oggettive e del nesso di causalità fra la condotta e l’evento di danno.

Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato dalla Corte Suprema che ha invece affermato un principio di civiltà giuridica estremamente importante, evidenziando come ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 572 c.p., lo stato di umiliazione e di sofferenza delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere da un determinato soggetto passivo, “ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi e a prescindere dall’entità numerica degli episodi vessatori..”.

Il giudice delle leggi afferma dunque, una volta di più, che maltrattante è non solo il genitore che commette atti di violenza diretti nei confronti dei figli ma anche quel genitore che, abitualmente o in modo più o meno sistematico, ricorre all’interno della comunità familiare a comportamenti ispirati alla logica della forza, della vessazione e della intimidazione, anche nei confronti di soggetti diversi dai figli.

Nella fattispecie la Corte ha infatti ritenuto che i figli avevano fortemente risentito del comportamento paterno, avendo timore persino di andare a scuola per non poter difendere adeguatamente la loro madre e vivendo dunque in un clima di costante paura, di impotenza e di insicurezza all’interno del contenitore familiare per le costanti umiliazioni e minacce subite dalla loro genitrice.

Nei casi come quelli decisi dalla Corte – purtroppo sempre più diffusi – è inevitabile che i bambini subiscano un danno dal comportamento moralmente distruttivo del genitore, a prescindere dal fatto che essi siano stati direttamente minacciati, percossi o maltrattati, bastando ad arrecare pregiudizio l’aver assistito agli atti di violenza, non importa se fisici o solo verbali, subiti dalla loro madre.

Molto spesso i bambini costretti a vivere in un clima familiare dominato dalla violenza sviluppano una sintomatologia nota come sindrome postraumatica da stress che danneggia il fisico e la psiche, compromettendo le risorse del bambino e la sua capacità di gestire l’ansia e le frustrazioni.

E’ pertanto doveroso che di fronte a tali comportamenti distruttivi dei genitori la reazione dell’ordinamento giuridico sia compatta e soprattutto rigorosa nell’applicazione della pena, non legittimando alcuna forma di violenza, di sopruso, di umiliazione o di vessazione e tanto più quando, a pagarne il prezzo più alto, sono i soggetti più deboli della comunità familiare.

Avv. Paola Carrera

Avvocato in Torino, membro del Direttivo A.I.A.F. Piemonte e Valle d’Aosta – Avvocati Italiani per la Famiglia e per i Minori

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