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La scuola per i bambini con genitori separati

scuola-bambini-genitori-separatiL’inizio dell’anno scolastico ha portato alcune novità anche in ambito amministrativo, che forse non tutti conoscono e che può essere utile sapere, riguardo la gestione della scuola per i bambini con genitori separati.

 
L’aumento numerico delle famiglie separate ha indotto anche la Scuola ad interrogarsi su quali siano le modalità operative più corrette per dare attuazione e tutela, in ambito scolastico, ai precetti della c.d. “bigenitorialità”, ovvero al diritto del bambino a ricevere, anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, assistenza, cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori.

 
Con la circolare n. 5336 del 2 settembre 2015 il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) ha dunque elaborato una serie di linee guida e di indicazioni pratiche, immediatamente cogenti, per consentire al personale scolastico di applicare correttamente le disposizioni previste dalla legge n. 54/2006, comunemente nota come legge sul c.d. “affido condiviso”.

 
Prendendo le mosse dal principio di parità nell’esercizio della responsabilità genitoriale, il Ministero ha invitato i Dirigenti Scolastici a “incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e, conseguentemente, di facilitare agli stessi (genitori) l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche o extra – scolastiche”.

 
Solo a titolo meramente esemplificativo, si segnalano alcune delle azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità, a cui il minore, figlio di genitori separati, ha diritto:

 
– Inoltro, da pare degli uffici di segreteria delle istituzioni pubbliche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato, divorziato o non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
– Individuazione di modalità alternative al colloquio frontale con il docente o dirigente scolastico, quando il genitore non affidatario o non collocatario risieda in altra città o sia comunque impossibilitato a presenziare personalmente;
Attribuzione della password, ove la Scuola sia già dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (tipo sms o email);
– Richiesta della firma di entrambi i genitori, in calce ai principali documenti (in particolare la pagella e il diario), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.
Nei casi in cui, invece, risulti impossibile acquisire sulla modulistica e sui documenti scolastici il consenso scritto di entrambi i genitori, per irreperibilità del genitore non affidatario o collocatario o, ancora, per totale disinteresse nell’esercizio delle responsabilità genitoriale – problema annoso di moltissime famiglie separate – la Circolare individua una soluzione, suggerendo di inserire, nella relativa modulistica, una dichiarazione del seguente tenore:

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR n. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Avv. Paola Carrera

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