E’ malvagio. Quando uno piange, egli ride. Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, s’inferocisce e tira a far male. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro.
Lo scriveva Edmondo de Amicis, nel libro Cuore, nel lontano 1886.
Il bullismo esiste, da sempre. Oggi ne sono però cambiati i contenuti, i contorni, ha assunto nuove sfaccettature, adeguandosi ai mezzi (Internet, fra tutti) con cui può essere compiuto.
Non tutto è bullismo. Bisogna distinguere gli atteggiamenti prevaricatori – c.d. “da galletto” – che, in genere, sono confinati ad una determinata fascia di età, dai fenomeni di vero e proprio bullismo, che può esternarsi in:
- forme di aggressione fisica: percosse, lesioni, violenze private;
- forme di aggressione reale: furti, danneggiamenti;
- forme di aggressione psicologica: minacce, prese in giro umilianti, scherzi pesanti, discriminazioni, denigrazioni ecc;
- forme di aggressione virtuale: cyberbullismo, specialmente sui social network
Dall’atto di bullismo discendono conseguenze giuridiche non solo per chi lo pone in essere, ma anche per chi avrebbe potuto o dovuto impedirlo.
Nei casi più gravi, l’atto di bullismo può integrare una violazione sia della legge civile, sia di quella penale (1).
E’ bene ricordare che sono imputabili i soggetti che hanno compiuto 14 anni, se capaci di intendere e volere.
Alla responsabilità diretta, a carico dell’autore di episodi di bullismo, si affianca, per costante giurisprudenza, una culpa in educando da parte dei genitori, ai sensi dell’art. 2048 c.c.: si tratta di una responsabilità di carattere presuntivo, superabile unicamente allorché i genitori forniscano la positiva dimostrazione di “aver impartito al figlio un’educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché a correggere quei difetti (come l’imprudenza e la leggerezza) che il minore ha rilevato”.
E’ evidente il rigore di una tale prova liberatoria, che assai difficilmente riesce ad essere fornita, tanto più ove si consideri che, secondo alcune pronunce, la commissione dell’illecito da parte del minore dimostra, ex se, l’insufficienza di educazione e di controllo da parte dei genitori.
Nelle ipotesi di atti di bullismo commessi dagli alunni durante l’orario scolastico – che le statistiche rivelano essere i più diffusi, tanto che il 35% degli studenti intervistati ha dichiarato di esserne stato vittima, almeno una volta – la responsabilità in educando dei genitori potrebbe anche concorrere con la responsabilità in vigiliando dei docenti.
La Cassazione ha infatti ribadito, a più riprese, come sussista un vincolo negoziale tra scuola e allievo, tale per cui il docente non deve solo istruire ed educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri.
Il passaggio dal reale al virtuale ha favorito l’emersione e l’incremento di nuove forme di bullismo, assumendo dimensioni a tal punto preoccupanti che il Ministero dell’Istruzione ha istituito Osservatori Regionali Permanenti sul bullismo e una campagna informativa ad hoc, intitolata “Smonta il Bullo”.
Facciamo nostri gli obiettivi e i temi di questa campagna di sensibilizzazione, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto, affinché le future generazioni – per mutuare lo slogan della campagna ministeriale – siano “più bElle e meno bUlle”.
Avv.ti Paola Carrera e Roberta Plemone
1. La Legge 94/2009, proprio per arginare il fenomeno del bullismo, ha previsto una disposizione specifica all’art. 61 c.p. n. 11 ter, tale per cui è una circostanza aggravante generica “l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione”.