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Genitori separati e scelta della scuola: le decisioni si devono prendere in due
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Un altro anno scolastico è da poco iniziato e, come di consueto, non sono mancati gli scontri fra i genitori separati rispetto alla scelta della scuola per i loro figli minori.

Nell’epoca moderna, caratterizzata dal modello del c.d. affido condiviso, dovrebbe essere pacifico che i genitori si accordino su tutte le scelte di maggior interesse per i loro figli, fra cui rientrano anche le decisioni relative all’istruzione e, dunque, alla scelta del percorso scolastico.

Di fronte a questo panorama, è evidente che le scuole italiane non possono più rilasciare il nulla-osta al trasferimento di un allievo minore di età in altro istituto se è un solo genitore a farne richiesta, dovendo, al contrario, acquisire il consenso di entrambi i genitori.

Benchè questa sia ormai la regola, capita ancora che qualche scuola, forse per distrazione o perché tirata dentro al conflitto dal genitore che ne ha interesse, conceda il nulla-osta a semplice richiesta di un solo genitore, dando così vita ad un atto amministrativo viziato ed illegittimo.

Cosa può fare il genitore che subisce questo torto, per tentare di rimediare?

Il rimedio più rapido a disposizione del genitore che subisce la decisione dell’altro è quello di presentare alla scuola di frequenza del bambino istanza di annullamento in via di autotutela, ex art. 21 octies Legge n. 241/1990, diffidando la scuola, nella persona del suo dirigente, a revocare il nulla-osta adottato in difetto dei requisiti previsti dalla legge.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia, ci ricorda infatti che:

il provvedimento di nulla-osta al trasferimento del figlio minore in affido condiviso, può essere rilasciato dalla scuola di appartenenza solo su richiesta di entrambi i genitori, in quanto ogni decisione rilevante riguardante il minore, tra cui rientra anche lo spostamento della scuola di frequenza, richiede l’accordo di entrambi i genitori e, in mancanza di tale accordo, la decisione spetta al Tribunale (..)”.

Se poi la diffida in regime di autotela non fosse sufficiente ad ottenere una reazione della scuola in termini di revoca del provvedimento di nulla-osta illegittimamente concesso, il genitore dovrà rivolgersi inevitabilmente al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale), competente per territorio.

E’ il caso di ricordare che, la decisione sulla scuola necessita della condivisione di entrambi i genitori non solo quando il figlio risulti affidato ad entrambi, secondo il modello del c.d. “condiviso” ma anche in presenza di affido esclusivo perché, anche in quel caso, l’art. 337 quater c.c., il cui titolo è “Affidamento ad un solo genitore”, ci ricorda che,”salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse peri figli sono adottate da entrambi i genitori”.

L’unica ipotesi di deroga è prevista per l’affido c.d. “super esclusivo o esclusivo rafforzato”, nel quale caso il giudice può prevedere che il genitore affidatario sia autorizzato ad assumere, unilateralmente e senza necessità di concertazione con l’altro genitore, tutte le decisioni per la prole, comprese quelle di maggior importanza.

L’art. 337 ter comma terzo c.c., inserito ex novo dall’art. 55 del D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, ci aiuta a capire meglio quali sono le decisioni di maggior interesse per i figli, orinandole per categorie, senza tuttavia fornire un’elencazione esaustiva: sono considerate espressamente dalla norma scelte di maggior interesse per i figli quelle relative all’istruzione (ex scelta dell’istituto scolastico), all’educazione (ex scelta del catechismo), alla scalute (ex. scelta dei trattamenti sanitari, di interventi chirurgici, di presa in carico psicologica del bambino etc.) e alla residenza abituale del bambino (compresi eventuali trasferimenti di residenza), sulle quali i genitori debbono inevitabilmente trovare un accordo, ispirando la loro scelta “tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei loro figli”.

Il monito, dunque, va nel senso della prudenza e della massima condivisione di ogni scelta, anche quando i rapporti genitoriali sono molto conflittuali e la comunicazione estremamente difficoltosa per non dire assente, ricordandosi che, piuttosto di agire impulsivamente, assumendo unilateralmente decisioni importanti per i figli, è opportuno affidare la parola al giudice, quale figura istituzionalmente designata dal legislatore per risolvere anche questi conflitti, sostituendosi ai genitori nelle scelte importanti destinate a cambiare la vita di bambini e ragazzi.

Avv. Paola Carrera (avvocato in Torino)

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