Il caso giornalistico del “bambino fantasma” di Moncalieri, mai registrato all’Anagrafe dai genitori conviventi, aveva portato alla ribalta un istituto poco conosciuto, ma di fondamentale importanza per le coppie non sposate: il pre-riconoscimento del nascituro o meglio il riconoscimento posteriore al concepimento.
Riconoscimento per coppie sposate
Per quanto riguarda le coppie unite dal vincolo del matrimonio, la dichiarazione di nascita può essere effettuata indifferentemente da uno dei due genitori, presentando l’attestazione di nascita entro tre giorni dal parto presso la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della clinica dove il bambino è nato, che provvederà a comunicarla all’Ufficiale di Stato Civile del Comune indicato dai genitori.
In alternativa, la registrazione può avvenire entro dieci giorni dal giorno successivo al parto:
- presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del bambino;
- presso quello di residenza dei genitori, se è diverso rispetto a quello di nascita;
- presso quello di residenza della mamma, se è diverso da quello del papà.
Infine, la dichiarazione può essere fatta anche presso il Comune di residenza del papà, se diverso da quello della mamma, ma il neonato viene comunque iscritto d’ufficio all’anagrafe del Comune di residenza della madre.
Tale dichiarazione produce gli effetti del riconoscimento del figlio e, anche se compiuto da un solo genitore, vale automaticamente per l’altro, atteso che in costanza di matrimonio, paternità e maternità si danno per presunte, salva espressa rinuncia.
Riconoscimento per coppie non sposate
Per i genitori non sposati, invece, nonostante l’istituto del riconoscimento sia stato recentemente modificato con l’introduzione della “riforma della filiazione”, che ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico dei figli, permane ancora un’importante differenza per ciò che attiene la paternità e, conseguenzialmente, il riconoscimento.
Infatti, se la coppia non è coniugata, è necessario che entrambi i genitori si rechino all’anagrafe per effettuare il riconoscimento del proprio figlio. Il padre, pertanto, non potrà denunciare la nascita del proprio figlio da solo e, qualora il riconoscimento venisse effettuato unicamente dalla madre, al figlio verrebbe attribuito solo il suo cognome.
Il pre-riconoscimento del nascituro
A questo inconveniente, il legislatore ha cercato di ovviare grazie al pre-riconoscimento (o meglio, riconoscimento posteriore al concepimento), che consiste in una dichiarazione prestata dai genitori dopo il concepimento, ma prima del parto.
Per effettuare il pre-riconoscimento del nascituro (ex art. 254 del c.c. e artt. 42-44 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nuovo regolamento dello Stato Civile) i genitori devono recarsi presso l’anagrafe di residenza della madre muniti di documenti di riconoscimento in corso di validità e di un certificato che attesti lo stato di gravidanza, con l’indicazione del tempo di gestazione (si precisa che ogni comune ha facoltà di chiedere integrazione della documentazione necessaria all’effettuazione del pre-riconoscimento).
A questo punto, l’ufficio competente fisserà un appuntamento per prestare la dichiarazione di riconoscimento del nascituro e l’ufficiale redigerà un verbale di cui sarà rilasciata copia alle parti, cosicché, dopo il parto, il padre potrà da solo registrare la nascita del neonato.
I vantaggi derivanti dal pre-riconoscimento per i genitori non coniugati sono palesi e di notevole rilevanza, basti pensare ai casi di insorgenza di complicazioni durante il parto, laddove al padre sarà riconosciuta la possibilità sia di procedere alla dichiarazione di nascita del bimbo, per evitare il rischio che il neonato rimanga privo del riconoscimento, qualora l’impedimento della genitrice superi i dieci giorni previsti per la registrazione della nascita, sia di prendere quelle decisioni immediate in ordine alle prestazioni sanitarie che si rendessero necessarie nei confronti del neonato.
di Paola Carrera
Avvocato civilista.
Articolo revisionato il 27 luglio 2021
An'ka Medvedicha
Salve, nonostante sia passato del tempo spero possa chiarirmi una questione riguardo l’articolo 254 che riguarda il prericonoscimento. Io e il mio compagno non siamo sposati e stiamo per avere un bambino. C’è la possibilità che prima del
parto saremo costretti a trasferirci per via del suo lavoro dunque io partorirei in un comune diverso e molto lontano da quello di residenza. Come ci si comporta in questi casi per il prericonoscimento? Bisogna informare entrambi i comuni? Non si può proprio? Grazie mille in anticipo
An'ka Medvedicha
Salve, nonostante sia passato del tempo spero possa chiarirmi una questione riguardo l’articolo 254 che riguarda il prericonoscimento. Io e il mio compagno non siamo sposati e stiamo per avere un bambino. C’è la possibilità che prima del
parto saremo costretti a trasferirci per via del suo lavoro dunque io partorirei in un comune diverso e molto lontano da quello di residenza. Come ci si comporta in questi casi per il prericonoscimento? Bisogna informare entrambi i comuni? Non si può proprio? Grazie mille in anticipo
Cristina
Salve,ho bisogno de un suo consiglio fortemente,ho un figlio con un italiano da 5 anni ,quando ho partorito lui e andato da solo a registrarlo senza di me !! La legge dice che dovevo esserci anche io !! Da 3 anni e mezzo lui me ha sbattuta fuori di casa e me ha presso tutto ,documenti , vestiti e tutto ciò che ho investito durante negli anni convissuti con lui , electrocasnici, elettrodomestici , vestiario di mia mamma e mia sorella ,per ciò .e ha presso il figlio e da quel maledetto giorno sto lottando con i servizi sociali dal quel comune di Rubano ,”Padova” a vederlo almeno ad abbracciarlo ,gente senza cuore e sentimenti ,ho fatto tutto ciò che mi stava negli poteri contratto indeterminato , appartamento in affitto però niente non e cambiato ,mia Mamma qua con me e nulla lo stesso , specifico che mia mamma me ha aiutato con la sua crescita fino ad un anno e mezzo ,ormai sono diventa banca mando pacchetti regali vestiti , giocattoli , scarpe,libri da coloe