La decisione di separarsi e di mettere fine ad un progetto di vita comune, è sempre un’esperienza che mette a dura prova gli equilibri della famiglia e dei suoi componenti, stimolando vulnerabilità nei soggetti più fragili e, in particolare, nei bambini coinvolti nella crisi.
Se la coppia non riesce a superare le criticità che l’hanno travolta e che hanno incrinato il rapporto irreversibilmente, lo scenario della separazione si impone inevitabile, con tutte le preoccupazioni, le angosce e i sensi di colpa nel dover comunicare ai figli la decisione che cambierà il corso della loro vita.
Ci sono modi e modi, però, per affrontare l’esperienza della separazione ed è bene conoscere le possibilità che i coniugi hanno per predisporsi al meglio nell’affrontare questo doloroso percorso.
Credo sia molto importante che i coniugi prendano consapevolezza dei nuovi strumenti tecnici che il legislatore mette loro a disposizione prima di risolversi ad affrontare la separazione, posto che essi sono, indiscutibilmente, insieme ai figli, i protagonisti della scena e i primi destinatari degli effetti di quella decisione.
La procedura di negoziazione assistita
Nel 2014 il nostro legislatore ha offerto ai coniugi, con il Decreto legge n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 la possibilità di separarsi e di divorziare in tempi rapidi, evitando di comparire davanti ad un Giudice – momento, questo, che è sempre fonte di ansia per chi affronta quell’esperienza – ma concludendo un accordo nelle stanze degli Avvocati e negoziando, in prima persona, i loro diritti.
È dunque possibile concludere un accordo di separazione personale o di divorzio firmando la convenzione di negoziazione assistita, che è il regolamento pensato, costruito e voluto dai coniugi nel momento della crisi familiare, che sostituisce l’intervento del Giudice, avendo la stessa efficacia del provvedimento del Tribunale; l’unico correttivo all’autonomia dei coniugi che il legislatore ha voluto mantenere è la super visione della Procura, la quale dovrà accertarsi che l’accordo sia rispettoso dell’interesse dei bambini e che non violi diritti indisponibili, concedendo a quel punto il benestare.
La procedura di negoziazione assistita trasforma profondamente i ruoli perché i coniugi, partecipano a tutti gli incontri con i loro Avvocati, suggeriscono le soluzioni, intervengono in prima persona e hanno la possibilità di ascoltarsi, con la garanzia che il tutto avviene alla presenza e con l’assistenza obbligatoria di un difensore per ciascuna parte.
Coinvolgere di più i coniugi nella individuazione del loro accordo di separazione o divorzio significa rafforzare la loro consapevolezza rispetto alle conseguenze che la fine di un matrimonio determina e significa, soprattutto, responsabilizzare maggiormente le parti, favorendo anche quel riconoscimento di ruoli che, spesso, la rabbia e il rancore del conflitto annebbiano.
Senza contare che, quando si vive l’esperienza della fine di un matrimonio, ciò che le parti richiedono con maggior apprensione è di risolvere in fretta i problemi, di trovare subito una soluzione, di evitare mesi e mesi di convivenza forzata fra le stesse mura, di recare meno disturbo possibile ai figli, ed anche per queste ragioni il rimedio della negoziazione assistita è il miglior che si possa suggerire.
Le parti, infatti, se accettano di confrontarsi e di risolvere i problemi della crisi matrimoniale ricorrendo alla procedura di negoziazione assistita, firmano dapprima una convenzione, che è l’atto con cui si impegnano a cooperare in buona fede per il raggiungimento dell’obiettivo, stabilendo anche il tempo massimo di durata della procedura e, dunque, annullando il rischio di trattative sfinenti ed incontrollate.
Una volta firmato l’accordo di separazione, sarà compito degli Avvocati depositarlo presso la Procura competente per territorio e nell’arco di pochi giorni –per lo meno a Torino e ad Ivrea dove opero professionalmente – il Procuratore rilascia il nulla osta (per le coppie senza figli o con figlio maggiorenni ed autonomi economicamente) o l’autorizzazione (per le coppie con figli minori di età o maggiorenni non economicamente autonomi) senza convocare le parti ed omettendo ulteriori formalità.
L’accordo di separazione o divorzio, munito delle certificazioni della Procura, verrà quindi trasmesso, a cura degli Avvocati e nel termine di 10 giorni – a pena di sanzione pecuniaria – al Comune dove il matrimonio è stato trascritto o iscritto e la procedura si conclude in tempi sorprendentemente rapidi, senza attendere mesi e mesi per la celebrazione di un’udienza e senza appesantire la procedura di adempimenti che rendono ancora più faticosa, per chi vive l’esperienza, la decisione di mettere fine al matrimonio.
Unica nota negativa che non posso omettere di evidenziare, è che il legislatore ha dimenticato di parificare il trattamento delle coppie coniugate a quello riservato alle coppie conviventi per cui, ad oggi, la procedura di negoziazione assistita è accessibile solo per le coppie unite in matrimonio e non anche per le coppie genitoriali conviventi. È auspicabile, sotto questo profilo, che il legislatore si accorga del vuoto normativo, rimediando celermente a questa disuguaglianza, che pregiudica le coppie non coniugate.
Il rimedio della negoziazione assistita da Avvocati è esperibile, infine, anche per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, evitandosi anche in questo caso la tradizionale procedura davanti al Tribunale.
La conclusione che mi sento di proporre è che, se non riusciamo più a salvare il matrimonio, sforziamoci per lo meno di risolverlo nel migliore dei modi, accettando di ritrovarci a tavolino con il nostro “avversario”, che resta pur sempre il padre o la madre di quanto di più caro abbiamo creato – i nostri figli – e facciamolo dando anche il giusto risalto al tempo, perché la famiglia, e tanto più nel momento della disfatta, ha un bisogno enorme di risposte celeri e di una giustizia mite, nell’ottica della civilizzazione dei rapporti genitoriali.
Avv. Paola Carrera (avvocato familiarista in Torino)