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nonni e nipoti
nonni e nipoti

Quanto la figura dei nonni sia importante nelle fasi di crescita dei minori è indiscutibile: tra nonni e nipote si sviluppa, generalmente, una legame molto forte e speciale, indispensabile per lo sviluppo della personalità del bambino. È una relazione fatta di continui scambi: i nonni, depositari di cultura e sapienza, trasmettono alle generazioni successive la saggezza raggiunta con il passare del tempo, aiutandoli a crescere e a confrontarsi con la vita e, in cambio, i nipoti regalano allegria e rinnovata vitalità. Ma i nonni non sono soltanto una figura di riferimento sotto il profilo affettivo: soprattutto nella società odierna, infatti, rivestono un importante ruolo educativo, ritrovandosi molto spesso a “sostituire” i genitori, costretti per ragioni di lavoro a trascorrere intere giornate lontano dalle proprie famiglie. Ed è proprio in loro onore che, per celebrare l’importanza del ruolo che svolgono all’interno delle famiglie e della società, è stata istituita la Festa dei Nonni, che ricorre il 2 Ottobre di ogni anno.

Ma cosa succede quando i contrasti familiari tra i genitori arrivano a impedire ai nonni di poter continuare a prendersi cura a e frequentare, i nipoti?

Il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche e soprattutto in situazioni di particolare difficoltà, laddove la presenza dei nonni potrebbe senza dubbio giovare per il superamento di situazioni di disagio dei minori. In passato, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, negava ai nonni la possibilità di far valere un autonomo diritto ad incontrare i nipoti, riconoscendo, al più, il diritto del nipote a mantenere rapporti con gli ascendenti dei genitori. Solo a seguito dell’introduzione dell’art. 317 bis c.c. è stata – finalmente – riconosciuta l’importanza educativa, anche a livello istituzionale, della frequentazione dei nonni da parte dei nipoti, con l’affermazione del diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti e della contestuale tutela di tale diritto, in caso di impedimento, attraverso il ricorso “al Giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”. Il Giudice competente è il Tribunale per i Minorenni del luogo dove è residente il minore.

Sin dall’approvazione dell’art. 317 bis c.c., la giurisprudenza ha sottolineato l’obbligo dei genitori di salvaguardare l’interesse del minore a non essere privato, nel suo percorso di crescita e formazione, dell’apporto e della frequentazione con i nonni e ha così accolto numerosi ricorsi presentati da questi ultimi, che vedevano leso il loro diritto alla frequentazione dei nipoti, consentendo loro, in casi di gravi contrasti familiari tra i genitori, di incontrare i nipoti con la previsione di una regolamentazione definitiva delle visite.
Non si può fare a meno di rilevare, però, che in alcune occasioni i Tribunali di merito hanno fornito un’interpretazione molto restrittiva della portata innovativa della norma. In particolare, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto del 7 novembre 2016, in composizione collegiale, ha respinto il ricorso con cui i nonni materni di una bambina, figlia di genitori separati, chiedevano di veder riconosciuto il loro diritto a mantenere rapporti significativi con la nipote, non ritenendo sussistente un diritto di visita dei nonni né un pregiudizio per la minore. Secondo il tribunale, in altri termini, il diritto dei nonni merita tutela solo nei casi in cui la mancata, significativa relazione con essi, sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore. Prosegue il Tribunale, affermando che “lo stesso testo dell’art. 317 bis c.c. impone al giudice, al comma 2, l’adozione dei “provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore” e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti”, attendendo “alla specifica ipotesi in cui sia “impedito l’esercizio di tale diritto”, quindi a fronte di un ingiustificato e pregiudizievole comportamento parentale, con pregiudizio del minore”. Si tratta, quindi, quanto ai nonni, di un “diritto” che soccombe senz’altro rispetto a quello del minore a condurre un’esistenza serena ed a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporto tra i genitori, o uno di essi, e gli ascendenti.


Alla luce di questa decisione, oggetto di forti critiche da parte della dottrina, è bene ricordare che la tutela del ruolo dei nonni ha trovato un espresso riconoscimento anche a livello europeo, tanto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato in plurime occasioni che il rapporto tra nonni e nipoti rientra nell’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo, secondo cui ogni Stato ha l’obbligo di rendere effettivo il diritto alla vita privata o familiare con misure concrete e adeguate anche dal punto di vista temporale, poiché il passare del tempo logora le relazioni familiari. Ed in passato, prima dell’introduzione dell’art. 317 bis c.c., non sono mancate sentenze di condanna dello stato italiano, da parte della Corte europea dei diritti, per non aver compiuto sforzi adeguati per preservare il rapporto di parentela tra nonni e nipoti, in violazione del diritto alla vita familiare dei soggetti coinvolti.
Per concludere, i nonni oggi godono di una tutela legale per ripristinare il rapporto con i nipoti, nel caso in cui questo sia impedito dai genitori o da uno di essi ma, a ben vedere, si tratta di una tutela ancora timida ed incompleta, se rapportata alla funzione, anche di ammortizzatore sociale e di vicariato, che i nonni ormai rivestono nella stragrande maggioranza di famiglie italiane.
Un appello che mi giunge dal cuore e che voglio condividere con Voi, Cari lettori, è questo: ricordiamoci di non spegnere i sorrisi dei nostri bambini, perché nessuno più dei nonni è testimone del miracolo della Vita che evolve e nessuno più di loro è dispensatore di grazia per i nostri amati figlioli.

Avv. Paola Carrera (Avvocato civilista in Torino).

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