Quello che dovrebbe essere il momento più spensierato dell’anno, perché si avvicinano le vacanze e si avverte il sapore del meritato relax, rischia di trasformarsi in un teatro di conflitti e di estenuanti discussioni, alla ricerca di un accordo che non c’è.
La coppia che vive la separazione non è insolita che scivoli sulle discussioni più animate proprio quando si tratta di mettersi d’accordo per programmare il periodo di vacanza con i figli, a scapito della serenità e del benessere personale e dei bambini, loro malgrado triangolati, se non fagocitati, nella contrapposizione degli adulti.
Come avvocato, dedito, prevalentemente alla materia della famiglia, posso testimoniare come ogni anno, in questo periodo e ancor più a ridosso delle vacanze, siano frequenti le richieste di aiuto di genitori separati per la programmazione dei propri giorni di vacanza con i figli; le tematiche sono le più diverse e, in questo breve articolo cercherò di affrontare qualche aspetto pratico, confidando che torni utile a chi legge.
Sappiamo che i provvedimenti dei Giudici o gli accordi siglati dalle parti (accordi di separazione consensuale, accordi di divorzio congiunto, regolamentazione rapporti fra genitori non coniugati), prescrivono che ciascun genitore concordi con l’altro il proprio periodo di vacanza, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, a fini programmativi ed organizzativi: non si tratta, però, di un termine perentorio, ovvero di un termine che, ove non rispettato è tale da far perdere il diritto alle vacanze al genitore ritardatario. Si tratta di un termine meramente indicativo, che è certamente consigliabile rispettare per favorire gli accordi con l’altro genitore ma che, non sempre la precarietà lavorativa di oggi rende facile osservare.
Un po’ di sana elasticità e una buona dose di reciproca comprensione, sono i primi ingredienti per favorire l’accordo sulle vacanze.
In alcuni casi il Tribunale fornisce un criterio sussidiario, per il caso in cui le parti non riescano a mettersi d’accordo, prevedendo, ad esempio che negli anni pari la madre terrà con sé i figli le prime due settimane di agosto e il padre le ultime due, o viceversa, in modo da assicurare una alternanza di periodi paritari. Certo, si tratta di un accorgimento di massima, molto approssimativo e, come tale, probabilmente insoddisfacente, ed è anche per questo che merita impegnarsi un po’ di più nel confronto, per cercare di individuare soluzioni personalizzate e adatte ad ogni singola famiglia.
Se il provvedimento o l’accordo delle parti non contempla l’obbligo del preventivo accordo sul periodo, ma si limita a riferire che i genitore dovranno “comunicarsi” il rispettivo periodo di vacanza, la questione si complica ulteriormente, perché è evidente che presuppone una scelta autonoma e arbitraria, con il rischio di sovrapposizione dei periodi scelti ciascun genitore e di conseguenti liti, spesso non facili da ricondurre a ragione.
Il genitore che parte in vacanza con i bambini, è tenuto a comunicare all’altro la località del soggiorno? È questa una domanda che mi viene posta costantemente, essendo forte la tentazione dei genitori contendenti di omettere all’altro i dettagli delle proprie vacanze.
In linea di massima, direi che è dovere di ciascun genitore, comunicare all’altro – non concordare, sia chiaro – la località dove intenda trascorrere le vacanze con i bambini, la location e i recapiti telefonici della struttura recettizia, ai fini della reperibilità del minore.
di Paola Carrera (avvocato familiarista in Torino)
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