• 0 Elementi - 0,00
    • Il carrello è vuoto.
Nonni e genitori separati: una risorsa preziosa salvaguardata dalla legge

L’emergenza coronavirus ha evidenziato per molti genitori l’importanza della presenza e della frequentazione dei nonni nella vita dei nostri figli.
Preservare la loro salute è stata una delle nostre priorità nei mesi di allontanamento forzato; tuttavia questa doverosa premura ha messo in difficoltà tante famiglie che fanno affidamento sui propri cari per la cura dei propri figli, piccoli e grandi. Nella società odierna infatti i genitori, quando le condizioni lo consentono, spesso fanno ricorso alle risorse endofamiliari per l’accudimento dei propri bambini.
Ecco che quando esiste un conflitto familiare esso non travolge solo la famiglia in senso stretto, ossia mamma, papà e figli, ma intacca inevitabilmente i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Gaia de Padua, avvocato familiarista, in questo articolo spiega in cosa consista la tutela degli affetti da parte del nostro ordinamento giuridico che ha come priorità indiscutibile il benessere del bambino.

Rapporto nonni e nipoti: un privilegio spesso dato per scontato

Non è affatto scontato che il figlio di genitori separati frequenti i rispettivi nonni nei giorni di pertinenza dell’uno o dell’altro genitore. I casi sono i più disparati: per esempio, può capitare che sia proprio il genitore a opporsi alla frequentazione dei nonni paterni o materni da parte del minore, oppure che il genitore collocatario si trasferisca con i figli in una città o nazione diversa e i nonni abbiano difficoltà a far visita ai nipotini, o ancora che vi sia un rapporto conflittuale tra il genitore e i suoi genitori d’origine tale da troncare qualsivoglia relazione affettiva tra nonni e nipoti.

La tutela degli affetti da parte del nostro ordinamento

Possono quindi essere molti i motivi alla base della mancata frequentazione dei propri cari da parte dei nipoti minorenni.
Il nostro ordinamento tutela gli affetti e quindi, in questo caso, riconosce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ex art. 317 bis cod. civ., introdotto con la legge n. 154/2013. La norma stabilisce altresì che l’ascendente al quale sia impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Pertanto, i nonni cui sia impedito di frequentare i nipoti potranno ricorrere al Tribunale per i minorenni al fine di ottenere l’emissione dei provvedimenti più idonei a tutela del loro diritto ma anche di quello del minore.
La giurisprudenza ha delineato il contenuto e i limiti del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, stabilendo alcuni principi fondamentali quali la necessità da parte del giudice di valutare l’idoneità degli ascendenti a svolgere il loro ruolo educativo e l’ascolto del nipote; l’estensione delle tutele ai nonni non biologici (i cosiddetti “nonni sociali”) e il rischio di gravi sanzioni per i genitori che ostacolano il rapporto figli-nonni, inclusa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

L’interesse del minore, la priorità della legge

Il diritto dei nonni a instaurare e mantenere una relazione significativa con il nipote minorenne è subordinato a una valutazione dell’autorità giudiziaria avente di mira l’esclusivo interesse del minore. Qualora venga messo in discussione tale diritto, bisognerà accertare l’idoneità dei nonni a svolgere positivamente il loro ruolo affettivo ed educativo. La priorità è infatti quella di preservare il sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore: quindi gli ascendenti hanno certamente diritto a instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipotini, ma tale diritto verrà escluso nel momento in cui il giudice, a cui compete la valutazione, ritenga che il suo esercizio sia incompatibile con la serena ed equilibrata crescita dei minori (Cass. sent. n. 19770/2018) o ravvisi l’incapacità dei nonni a cooperare fruttuosamente all’adempimento degli obblighi educativi (Cass. ord. n.9144/2020).
Quando il diritto dei nonni viene posto in discussione, il minore ha diritto di essere ascoltato nel corso del processo. Lo ha stabilito di recente la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 16410 del 2020, ha affermato che si debba procedere all’ascolto del nipote minorenne e che l’eventuale omissione, non motivata, integra una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore. Pertanto, il diritto dei nonni deve essere, altresì, escluso quando il minore manifesta espressamente la volontà, ritenuta matura e consapevole a seguito dell’ascolto, di non avere rapporti con loro.

Chi sono i “nonni sociali”

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha allargato il concetto di famiglia di cui all’art. 8 CEDU dando rilevanza non solo alle relazioni fondate sul matrimonio ma anche ad altri legami familiari purché siano produttivi di stabili rapporti con i minori.
Oggi il diritto a rapporti significativi con i nipoti è stato esteso dalla giurisprudenza di legittimità anche al cosiddetto “nonno sociale”, ovvero il coniuge o il convivente di fatto del nonno o della nonna che spesso ha visto nascere e crescere il nipotino e nel tempo ha instaurato con il medesimo una stabile relazione affettiva.
Il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipotini verrà riconosciuto all’ascendente non legato biologicamente purché «si sia dimostrato idoneo a instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico» (Cass. 9144 del 2020).

La condotta ostativa: cosa rischia il genitore

Da ultimo, chiariamo cosa succede nel momento in cui uno dei due genitori ostacola l’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti. Un ambiente familiare che allontana il nipote dai nonni è un contesto malsano che compromette una parte fondamentale dei rapporti affettivi ed educativi del minore, negandogli quei legami che sono fondamentali per la sua serena crescita. Il genitore che ostacola la relazione nonni–nipoti pone in essere una condotta pregiudizievole ex artt. 330 ss. cod. civ. poiché priva il minore di una sfera affettiva e identitaria significativa nella fase di formazione della sua personalità. Il padre o la madre che adotta quindi un comportamento ostativo va incontro a sanzioni anche molto gravi, inclusa la decadenza dalla responsabilità genitoriale (Cass. sent. n. 5097/2014).


di Gaia de Padua
Avvocato familiarista, esperta in diritto della persona e delle relazioni familiari, professionista collaborativo AIADC, cura il profilo e la rubrica @dirittoalcuore di cui è creatrice e fondatrice.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Accetto i Termini e Condizioni e la Privacy Policy

×
Registrati alla newsletter