L’acquisto dei farmaci rientra tra le spese ordinarie o tra le spese straordinarie per il mantenimento dei figli?
Siamo a febbraio e con il clima ballerino che caratterizza ormai la stagione invernale i bambini sono, oltre agli anziani, i più soggetti a raffreddarsi.
Gaia de Padua, avvocato familiarista, ci aiuta a fare chiarezza a proposito di separazione e spese straordinarie, in particolare in riferimento all’acquisto dei medicinali per la cura e la salute dei bambini.
Separazione e spese straordinarie o ordinarie
Quando i genitori sono separati ci si chiede spesso se l’acquisto dei medicinali necessari rientri nell’assegno di mantenimento oppure se questa sia una spesa extra-assegno e come tale da ripartire tra mamma e papà.
L’incertezza sulla natura delle spese straordinarie e il conseguente dovere di contribuzione da parte del genitore non collocatario rappresentano la ragione dei più frequenti contrasti fra i coniugi separati e l’oggetto prevalente delle azioni esecutive.
Al fine di porre rimedio a tale situazione di incertezza e di permanente conflitto, diversi Tribunali e Ordini degli Avvocati, sulla base delle linee guida del CNF per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, hanno predisposto specifici protocolli d’intesa in materia di spese straordinarie.
L’acquisto di farmaci in quale categoria rientra?
Si sono in tal modo individuate le più ricorrenti categorie di spese straordinarie e definiti, in via di principio, taluni comportamenti virtuosi.
In linea generale, devono intendersi straordinarie tutte quelle spese non preventivabili, dipendenti da eventi imprevisti e imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse.
Mentre le spese ordinarie (per esempio vitto, contributo per le spese abitative, abbigliamento, materiale scolastico e di cancelleria, medicinali da banco e tutti gli esborsi connessi alla vita quotidiana dei figli) sono tutte quelle destinate a coprire i costi relativi alla cura e alla gestione quotidiana della prole e, come tali, rientrano nel mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie sono, quindi, spese ulteriori che i genitori si trovano ad affrontare per soddisfare esigenze di varia natura della prole, per lo più connesse alle condizioni di salute, agli studi o al tempo libero dei figli.
Tra le spese straordinarie vanno poi distinte quelle per le quali è sempre necessario il previo consenso dell’altro genitore e quelle per le quali tale consenso, sebbene auspicabile, non è tuttavia necessario.
L’acquisto di farmaci per i bambini rientra tra le spese mediche maggiormente ricorrenti della famiglia, ma è opportuno operare una distinzione sul punto.
In linea generale, l’acquisto di farmaci da banco necessari alla cura di malanni ordinari e/o stagionali rientra tra le spese mediche ordinarie (comprese, quindi, nell’assegno di mantenimento).
L’acquisto di farmaci necessari prescritti da specialisti, invece, rientra tra le spese mediche straordinarie (o extra-assegno) che non richiedono il preventivo consenso dell’altro genitore.
Le spese straordinarie per i figli si dividono tra entrambi i genitori
Tendenzialmente le spese straordinarie per i figli sono sostenute in misura del 50% da entrambi i genitori.
Ogni caso, tuttavia, è a sé e può capitare che le stesse siano suddivise, dal Giudice o dalle parti, in base alle differenti capacità reddituali dei coniugi o poste integralmente a carico dell’uno o dell’altro genitore.
Il genitore che ha dato corso alla spesa straordinaria (per esempio ha acquistato dei farmaci indispensabili, prescritti dal medico specialista, per la cura di una determinata patologia che ha necessità di cura immediata) potrà richiedere all’altro il rimborso della quota di sua spettanza, documentando l’esborso attraverso scontrini fiscali o ricevute di versamento.
Se non ottiene spontaneamente il rimborso da parte dell’altro genitore può rivolgersi all’autorità giudiziaria competente e ottenere un decreto ingiuntivo allegando le ricevute e gli scontrini relative alla spese affrontate.
di Gaia de Padua
Avvocato familiarista, esperta in diritto della persona e delle relazioni familiari, professionista collaborativo AIADC, cura il profilo e la rubrica @dirittoalcuore di cui è creatrice e fondatrice.
gennaro
e per i parafarmaci?