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Gennaio è il mese di una scadenza amministrativa che riguarda tutte le famiglie con figli in obbligo di istruzione e formazione: è infatti il momento di comunicare all’Amministrazione scolastica la scelta per l’anno scolastico successivo. Chi ha deciso di mandare i figli a scuola da settembre 2023 (prima classe della scuola primaria e della scuola media), compilerà l’iscrizione online fra il 9 e il 30 gennaio 2023.
Ma qual è la procedura, invece, per chi ha scelto l’homescholling? Risponde Nunzia Vezzola, docente e socia fondatrice di LAIF.

A chi comunicare che si sceglie l’homeschooling

Chi ha optato per l’istruzione parentale non utilizzerà il portale del Ministero riservato alle iscrizioni, ma invierà invece una comunicazione ufficiale (via raccomandata A.R. , oppure via pec, o mediante consegna a mano, sempre con richiesta di numero di protocollo) al Dirigente scolastico del territorio di residenza. Questo è ciò che si legge nella nota ministeriale 33071 del 30 novembre 2022, sulla scia di quanto previsto dall’articolo 23 del D. Lgs. 62/2017.

Il Dirigente scolastico

Chi è il Dirigente scolastico a cui fare riferimento? Quello dell’Istituto comprensivo cui fanno capo le scuole primarie e secondarie di primo grado del paese (o del quartiere) in cui si ha la residenza.
Sulla comunicazione di istruzione parentale alle superiori, la nota ministeriale non si esprime esplicitamente, il che pare confermare l’ipotesi che il Dirigente dello stesso Istituto comprensivo di cui sopra sia tenuto e abilitato ad aggiornare l’Anagrafe nazionale di tutti gli studenti in istruzione parentale, anche per quelli delle superiori.
In particolare, il punto 5 della nota ministeriale, sembra voler dire che i Dirigenti delle scuole medie siano tenuti a verificare che tutti i ragazzi in uscita (che hanno superato l’esame di terza media) si siano iscritti a un corso di studi successivo. Se esistono alunni che risultano non iscritti, i Dirigenti verificano se intendono fare istruzione parentale e, in caso di risposta affermativa, aggiornano di conseguenza l’Anagrafe nazionale degli studenti.
«I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai Dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione».
Dall’inizio alla fine del paragrafo, quindi, i Dirigenti delle scuole superiori non vengono mai menzionati. Gli unici Dirigenti di cui si tratta sono quelli delle scuole primarie e secondarie di primo grado, cioè degli Istituti comprensivi. Logico quindi che questi ultimi debbano intendersi anche come il complemento d’agente sottinteso della frase passiva «Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti».

Il sindaco

Il Dirigente del territorio di residenza espleta le sue funzioni di verifica dell’assolvimento del dovere di istruzione e di contrasto alla dispersione scolastica in collaborazione con il Sindaco.
Come socia fondatrice di LAIF, associazione che valorizza l’istruzione parentale in Italia, suggerisco di consegnare la comunicazione anche al Sindaco del comune di residenza, benché non sia esplicitamente richiesto dalla legge.
Viceversa, inviare la dichiarazione di istruzione parentale soltanto al Sindaco non sarebbe coerente con le norme di legge (articolo 23 del D.Lgs. 62/2017) e rischierebbe di creare situazioni equivoche.

Scadenza invio della comunicazione

La nota 33071 del 30 novembre 2022 individua una finestra temporale per la presentazione della comunicazione di istruzione parentale da parte di chi ha scelto di non effettuare l’iscrizione a scuola per il prossimo anno scolastico: l’ultimo giorno utile è il 30 gennaio 2023.
E se invece avete compilato l’iscrizione online a gennaio, ma poi avete cambiato idea e deciso di fare istruzione parentale? Nessun problema. Avviate il ritiro da scuola e contestualmente inviate la dichiarazione: l’avvio dell’istruzione parentale si effettua infatti proprio mediante la comunicazione e può avvenire in qualsiasi momento.

I dati da fornire all’Istituto scolastico

I dati necessari sono:

  • nome (del bambino e dei genitori)
  • cognome (del bambino e dei genitori)
  • data e luogo di nascita (del bambino e dei genitori)
  • codice fiscale (del bambino)

L’ultima nota ministeriale (punto 2.4) ribadisce quanto già puntualizzato in quelle precedenti: «Si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. […] Sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale».
Tuttavia, spesso i Dirigenti sono particolarmente premurosi e sottopongono ai genitori dei prestampati dell’Istituto. Il problema nasce quando questi ultimi contengono la richiesta di dati e dichiarazioni chiaramente “eccedenti rispetto alla finalità”.
La finalità della comunicazione di istruzione parentale è soltanto quella di comunicare la scelta di istruire i figli in homeschooling. Onde evitare l’instaurarsi di prassi ingiustificatamente restrittive per gli homeschooler, talvolta è necessario mostrarsi decisi nel rifiuto di sottoscrivere un modulo prestampato che comprenda il rilascio di informazioni non necessarie. La nota ministeriale, infatti, non prevede che la dichiarazione venga prodotta su un documento predisposto dalle scuole.
Può essere una posizione di sostenibilità per l’homeschooling rifiutare di fornire, per esempio, le motivazioni della scelta dell’istruzione parentale, oppure il titolo di studio dei genitori, la professione dei genitori, la dichiarazione dei redditi, l’indirizzo in cui si svolge l’istruzione parentale, la sede d’esame (eventuale), l’impegno a sostenere l’esame, i nomi e titoli di eventuali tutor, docenti. La dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’istruzione dei figli infatti pone in carico ai genitori questo dovere e, comunque, anche il diritto relativo nel caso di un percorso scolastico.

Possedere la capacità tecnica o economica

È invece opportuno dichiarare di possedere la capacità tecnica o economica (senza fornire titoli di studio o dichiarazioni dei redditi). Ma, nel farlo, è necessario essere consapevoli che si tratta di un passaggio per nulla scontato: per esempio il D. Lgs. 62/2017 non ne parla.
Il concetto di “capacità tecnica o economica” non è per nulla definito, né esistono dei parametri oggettivi condivisi che consentano a un Dirigente di distinguere la capacità genitoriale dal suo contrario.  Infine, la Costituzione della Repubblica italiana (articolo 30 comma 2) invoca l’intervento della legge «nei casi di incapacità dei genitori».

Servono allegati?

La nota ministeriale (punti 4.2 e 4.3), in realtà, afferma: «Alla stessa [alla comunicazione di istruzione parentale] è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi».
Peccato che il citato articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. reciti: «I genitori degli alunni, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al Dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo».
La nota ministeriale, pur richiamandosi al Decreto ministeriale sopra citato, lo contraddice nelle tempistiche, nel destinatario, nella funzione e nell’oggetto del progetto didattico-educativo.
Nelle tempistiche perché lo richiede con 18 mesi di anticipo rispetto all’esame e 15 mesi prima della scadenza del 30 aprile (che è un paradosso pedagogico-didattico; nemmeno la scuola produce un progetto didattico con tanto anticipo!).
Nel destinatario perché indica di consegnarlo al Dirigente del territorio di residenza e non a quello della scuola d’esame (che per legge può essere diversa dalla prima).
Nella funzione perché si tratterebbe di un progetto preventivo, quando invece era pensato come documento consuntivo.
Nell’oggetto perché il contenuto non può essere relativo ai percorsi e alle attività svolti, ai contenuti appresi, alle competenze sviluppate, bensì dovrà limitarsi a dare delle indicazioni di massima.
Secondo la nostra lettura come Associazione che si occupa di istruzione parentale, la richiesta di un progetto didattico-educativo in fase preventiva, attualmente, non è coerente né supportata sul piano giuridico o pedagogico-didattico.
Dei due testi, la legge è il decreto: una nota ministeriale è una fonte di rango inferiore, rispetto a un decreto, e non può contraddire la norma di rango superiore alla quale si riferisce. Per questo si ritiene illegittima la richiesta di un progetto didattico-educativo con 18 mesi di anticipo rispetto all’esame di idoneità.
Questo si può e si deve far notare ai Dirigenti che pretendono di risolvere gli adempimenti a suon di circolari,  senza approfondire la conoscenza del fenomeno homeschooling e senza andare alla base normativa. La rivendicazione di un’aderenza alla legge, oltre a essere un diritto, è anche e soprattutto un dovere civico, un gesto che contribuisce alla tutela dell’istruzione parentale in Italia, in tutte le sue fasi ed in tutte le sue forme.

Comunicazione o dichiarazione, ma non domanda

Non stiamo parlando di una domanda, che richiede normalmente una risposta, un sì o un no, un’accettazione o un rifiuto, un’autorizzazione o no. Si tratta di una comunicazione, o una dichiarazione, della quale il Dirigente scolastico ricevente non può che prendere atto, come recita il punto 4.2 della nota ministeriale a cui facciamo riferimento.
«Sulla base di tale dichiarazione il Dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni online».

La situazione nella Provincia autonoma di Trento

Nella Provincia di Trento la comunicazione di istruzione parentale, definita “richiesta”,  deve essere corredata dal progetto educativo della famiglia. Quest’ultimo deve inoltre presentare un elevato grado di coerenza con i Piani di studio provinciali e in relazione al periodo di riferimento.
Inoltre, per l’avvio dell’istruzione parentale al di fuori della finestra temporale delle iscrizioni, è necessario addurre delle motivazioni di eccezionale gravità «debitamente rappresentate e documentate», le quali devono essere sopravvenute a una data successiva rispetto alla scadenza.
C’è anche da rilevare che in questa provincia d’Italia la comunicazione è considerata una richiesta e, pertanto, l’avvio dell’istruzione parentale necessita di un’autorizzazione e può eventualmente essere negata, per esempio in mancanza dei requisiti di cui sopra.
Ulteriori informazioni sulla regolamentazione dell’istruzione parentale in Provincia di Trento si trovano a questo link.


di Nunzia Vezzola
Autrice, docente di scuola superiore e socia fondatrice di LAIF Associazione Istruzione Famigliare.

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