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Homeschooling: la dichiarazione di istruzione parentale

In Italia è lecito provvedere direttamente all’istruzione e all’educazione dei propri figli e figlie, senza far ricorso alla scuola, né pubblica né privata, e senza prendersi per forza un precettore, come facevano nell’Ottocento. Non è necessario essere benestanti, né avere una laurea o essere docenti. La scelta è accessibile, sia sul piano normativo che su quello pratico-operativo, a chiunque abbia il desiderio di crescere insieme a figlie e figli.

Homeschooling, una scelta di vita

homeschooling: famiglia al parco

Alcuni genitori hanno il desiderio di accompagnare figlie e figli in tutte le fasi e nei vari aspetti della loro crescita personale, cognitiva, psicologica, spirituale e sociale.

Altri credono che la famiglia, in quanto nucleo fondante la società, abbia bisogno di maggiore spazio e di tempi più ampi rispetto allo standard della vita contemporanea. Per questo scelgono di dare alle proprie figli e figlie occasioni migliori di vita in famiglia.

Alcuni desiderano offrire loro un percorso di apprendimento meno strutturato rispetto a quello scolastico, con maggiori spazi di personalizzazione (come auspicato peraltro da tutta la normativa che regola l’istruzione in Italia, in particolare dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola).

Qualcuno predilige un apprendimento prevalentemente esperienziale, radicato nella complessità del reale, sia sul piano cognitivo che su quello socio-relazionale.

C’è anche chi tiene ad orizzonte obiettivi educativi di ampio raggio: dall’educazione alla democrazia e alla nonviolenza, alla pace, alla sostenibilità, all’etica della convivenza, eccetera.

I motivi per scegliere l’homeschooling possono essere i più svariati e spesso sono combinati fra loro. Certamente questa scelta ha radici pedagogiche, filosofiche, politiche, storico-culturali molto profonde.

La sua attuazione pratica è naturalmente evoluta nel tempo, in quanto l’homeschooling consente notevoli aperture sulla contemporaneità proprio per la relazione preferenziale che instaura con le risorse del territorio e perché, per sua vocazione, non tende a rinchiudersi entro quattro mura, siano esse quelle della classe o quelle di casa.

Homeschooling, una scelta lecita in Italia

Nel nostro paese, questo fenomeno esisteva già prima dell’Unità nazionale, è proseguito attraverso tutta la prima metà del ‘900, fino a quando la Repubblica ne ha sancito la liceità nella Costituzione, agli articoli 30, 33 e 34.

Attualmente, questa realtà è normata da leggi volte ad assicurare il diritto allo studio a tutte le fanciulle e i fanciulli italiani, senza distinzione, nel rispetto della libertà di scelta delle famiglie e della libertà di insegnamento.
Queste leggi confermano che tutti coloro che siano capaci di esercitare la responsabilità genitoriale sono tenuti a operare tutte le scelte relative all’istruzione e all’educazione dei propri figli e figlie.

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Le autorità scolastiche e civiche hanno il dovere, per legge, di vigilare all’effettiva istruzione di tutti i fanciulli e le fanciulle.
La norma italiana prevede inoltre che l’istruzione parentale prenda le mosse, sul piano amministrativo, da una comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza (art. 23 D. Lgs. 62/2017) e che questa comunicazione debba essere annualmente rinnovata.

La dichiarazione di istruzione parentale

Quando una famiglia decide di intraprendere l’istruzione parentale deve informarne il Dirigente scolastico del territorio di residenza con una semplice comunicazione. Non si tratta di una domanda, né di un’autorizzazione da parte dell’istituzione, bensì di una dichiarazione di intenti, di cui il Dirigente prende atto. Dopodiché egli è tenuto a provvedere “tempestivamente” all’espletamento degli aspetti amministrativi conseguenti, senza iscrizione a scuola (v. nota ministeriale): registrazione sulla piattaforma del Ministero che il/la giovane si trova in istruzione parentale.

La dichiarazione di avvio dell’istruzione parentale può essere:

  1. relativa all’anno scolastico in corso;
  2. relativa all’anno scolastico successivo.

Nel primo caso, essa può avvenire in un momento qualsiasi dell’anno, anche a lezioni iniziate, o addirittura verso la fine della scuola.
Se la giovane persona è iscritta e/o frequenta, la dichiarazione resa in questa fase deve essere accompagnata dal ritiro da scuola, in modo che i due aspetti amministrativi (frequentante vs. in istruzione parentale) non si confondano e non si sovrappongano. Nel caso in cui il/la giovane sia iscritta ad una scuola diversa da quella del territorio di residenza, si invierà il ritiro all’istituto di frequenza e la dichiarazione all’altro.

Se invece la comunicazione al Dirigente nasce dalla scelta di cominciare o proseguire in istruzione parentale anche nell’anno scolastico successivo, che comincia il primo settembre, si invia a gennaio dello stesso anno solare, sempre al Dirigente del territorio di residenza.

La decisione di gennaio

Comunque stiano le cose, è bene che a gennaio al sistema dell’istruzione giunga una comunicazione chiara sulle intenzioni della famiglia per l’anno scolastico successivo.
Il cosiddetto Decreto Caivano, convertito nella Legge 15 novembre 2023 n. 159/23, inasprisce le pene per chi, per propria negligenza, non impartisce, direttamente o meno, l’istruzione a minorenni che ne hanno diritto.

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Talvolta le famiglie sono indecise se proseguire in istruzione parentale o se scegliere un percorso scolastico e per questo motivo preferirebbero attendere a mandare la comunicazione.
In questi casi, è importante che si operi una scelta, soprattutto se la/il giovane non è iscritta/o a scuola. Poi tutte le scelte sono rivedibili e correggibili, ma a gennaio è bene essere precisi nel dare un’indicazione all’istituzione competente.

La puntualità negli adempimenti amministrativi consente di vivere con serenità questa bella esperienza e di trarne tutti i benefici che essa consente.

La scadenza

La nota ministeriale 47577 del 16/11/2024 pone la scadenza della presentazione della dichiarazione di istruzione parentale relativa all’anno 2025-2026 al 31 gennaio 2025. Come al solito, non è indicata la data di possibile inizio delle operazioni, il che lascia pensare che questo sia sempre possibile, purchè prima del 31/01/25.

Quest’anno, tuttavia, una nota successiva ha posticipato la finestra temporale per le iscrizioni, spostando la scadenza alle ore 20 del 10 febbraio 2025. Purtroppo, però, questa seconda circolare non menziona l’istruzione parentale, lasciando quindi spazio all’incertezza.

Vista l’importanza della scadenza, il rispetto della data del 31/01/25 è raccomandabile, anche se è lecito pensare che questa data non sia perentoria.


di Nunzia Vezzola, docente, autrice, mamma homeschooler e cofondatrice di LAIF

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