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Homeschooling: quali capacità tecniche?

Le varie leggi che regolano l’istruzione parentale in Italia prevedono che i genitori dichiarino di possedere le capacità tecniche o economiche per occuparsi direttamente dell’istruzione dei propri figli. In realtà, il DL 62/2017 non ne parla, limitandosi a prevedere solo una comunicazione preventiva.
Considerato che le norme precedenti non sono abrogate dal DL più recente e che alcuni DS continuano a richiedere l’autocertificazione delle capacità genitoriali, vale la pena di soffermarci sulla questione.

Le capacità economiche risultano sufficientemente chiare: con l’espressione si intende la possibilità di sostenere le spese derivanti, per esempio, dalla frequenza di una scuola parentale, o dall’intervento di un precettore, o dai viaggi frequenti (per chi fa travel schooling) o dall’uso di materiali particolarmente costosi.
La legge richiede che i genitori dimostrino di possedere tali capacità. Come vengono verificate? Questa domanda non trova risposta nella norma vigente e la prassi che tende a instaurarsi, talvolta, è al limite della violazione della privacy.
La dichiarazione dei redditi, infatti, non solo non è dovuta per vari motivi, ma non è nemmeno sufficiente, né utile a garantire l’espletamento del diritto-dovere di istruire i figli: una certa disponibilità economica sul conto corrente (o di altro tipo) non corrisponde necessariamente all’intenzione di spendere quel denaro per l’istruzione.
E ancora: quali sono i limiti entro cui tale capacità economica risulta effettivamente dimostrata? Quando non lo è? Perché? Chi lo valuta? Su quali basi?
A tutte queste domande la legge non dà risposta.

Ancora più difficile è definire le capacità tecniche.
In cosa consistono? Nella capacità di insegnare?
Pensare che solo gli insegnanti possano fare istruzione parentale sarebbe in contraddizione con il principio costituzionale che riconosce a tutti i genitori (indipendentemente dal titolo di studio e dalla professione) il diritto-dovere di provvedere all’educazione e all’istruzione della prole (art. 30).
Possiede le capacità tecniche chi ha una laurea? O basta il diploma?
Certamente non è sufficiente né l’uno né l’altro: di per sé, nessun titolo di studio dimostra il possesso della capacità di istruire, di educare e di suscitare l’apprendimento.
Come si dimostrano le capacità tecniche? Chi è autorizzato a verificarle? Sulla base di quali parametri? La legge lascia spazio al buon senso.

Un’interpretazione interessante può essere quella di intendere per competenze tecniche la capacità di formulare un progetto di educazione e di istruzione personalizzato, calato interamente sulle specificità del bambino, che tenga conto delle sue potenzialità e aspirazioni (ai sensi delle norme e delle Indicazioni nazionali per il curriculum), oltre alle peculiarità della famiglia e nel quadro dei principi fondamentali del vivere civile nel mondo di oggi.

In concreto, potrebbe essere un indice di possesso delle capacità tecniche il fatto di saper operare scelte consapevoli, coerenti, informate e fondate sull’istruzione e l’educazione della prole. In tal caso, il genitore sarebbe chiamato, per esempio, a:

  • riconoscere lo stile (o gli stili) di apprendimento del proprio figlio, quindi a fare una scelta di massima rispetto ai materiali e agli stimoli più idonei (libri, viaggi, visite a musei, biblioteche, mostre, uso di materiali digitali ecc.);
  • esplicitare la tipologia di istruzione parentale che meglio si addice alle caratteristiche famigliari e del ragazzo: la famiglia può decidere se fare apprendimento libero o seguire un curriculum standard, o se appoggiarsi a una scuola parentale, o se integrare vari tipi di approcci e tipologie.
  • capire l’orientamento che potrà avere il percorso di apprendimento; in altre parole, fare una previsione di quelle che potrebbero essere le attitudini che risulteranno centrali per la formazione del bambino (che posto avranno le lingue nella sua istruzione? e la matematica? le abilità manuali? l’arte?)
  • monitorare costantemente l’evoluzione della situazione ed eventualmente modificare gli aspetti (approcci, stili ecc.) non più rispondenti alle necessità del momento.

Non è forse ciò che fanno le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, nelle varie forme di programmazione ai vari livelli (piano dell’offerta formativa, piano annuale del docente ecc.)?


di Nunzia Vezzola
Docente di scuola superiore, mamma homeschooler e socia fondatrice dell’Associazione Istruzione Famigliare – www.laifitalia.it.

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